La disciplina italiana del lavoro prevede anche degli strumenti detti ‘permessi’, che sono fra loro abbastanza eterogenei ma che servono in ogni caso ad uno scopo: quello di permettere al lavoratore di assentarsi dal lavoro in alcuni casi particolari.
I permessi possono essere rivolti sia ai lavoratori del settore pubblico che a quelli del settore privato, possono dare il diritto di percepire la retribuzione anche per i giorni di assenza o meno.
I permessi sono fra loro diversi a seconda dello scopo che si prepongono.
Possiamo quindi distinguere i permessi per assistere i familiari con handicap, i permessi per i lavoratori con handicap, i permessi per allattamento (che sono giornalieri), i permessi studio, ed i permessi per motivi personali.
Cerchiamo di vedere la singola disciplina di ognuno di questi istituti, grazie alla collaborazione con FT Consulting, azienda specializzata sui servizi alle aziende come formazione, sicurezza, HACCP, ambiente e certificazioni.
I permessi per assistere i familiari con handicap
I permessi per l’assistenza ai familiari non sono da confondere con il congedo.
Essi vengono concessi ai lavoratori per permettere loro di assistere dei familiari affetti da handicap grave; consistono quindi nel diritto del lavoratore ad assentarsi dal luogo di lavoro per tre giorni al mese. Sono disciplinati dalla legge 104 del 1992.
Questo permesso può essere fruito anche in maniera frazionata, cioè diciotto ore al mese.
Il permesso per assistenza ai familiari con handicap viene concesso al genitore della persona disabile o al coniuge; al convivente (in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato l’illegittimità della Legge 104 dove non prevedeva l’estensione del beneficio anche alle coppie conviventi).
Può essere anche concesso al coniuge unito civilmente, e in mancanza di questi, al parente o affine entro il secondo grado.
La legge in questione permette anche ai parenti entro il terzo grado di fruire del permesso ma solo se il coniuge o i genitori del disabile siano deceduti o impossibilitati, o se abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie che causano invalidità.
Indispensabile ai fini della configurazione del permesso è che la persona che si assiste sia afflitta da handicap in situazione di gravità (certificata da una Commissione dell’ASL). Unica eccezione quella delle persone affette da sindrome di Down, per le quali lo stato di invalidità viene dichiarato anche dal medico di famiglia.
Il lavoratore non ha diritto ai permessi se il soggetto è ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria.
I giorni e le ore del permesso vengono retribuiti interamente.
I permessi per i lavoratori con handicap
Questa tipologia di permessi viene accordata al lavoratore disabile in condizione di gravità, allo scopo di prendersi cura di sé stesso.
La disciplina è contenuta nella Legge 104 del 1992. Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese, oppure, in alternativa, per due ore al giorno, ogni giorno.
Se invece lavora sei ore al giorno o meno, il permesso giornaliero è di un’ora.
Nel settore pubblico il lavoratore affetto da handicap può assentarsi anche 18 ore al mese, oltre ai 3 giorni mensili e due ore giornaliere.
Il permesso spetta a tutti i lavoratori disabili, che abbiano il certificato di handicap grave rilasciato dalla Commissione ASL.
L’INPS ha anche stabilito che un lavoratore può cumulare il permesso per assistere familiari affetti da handicap grave, anche se la persona da assistere utilizza il permesso per sé, solo se effettivamente il lavoratore handicappato abbia necessità di essere assistito, se i permessi coincidono e se nella famiglia non ci siano altri familiari non lavoratori in grado di prestare assistenza.
I giorni e le ore di permesso sono retribuiti interamente.
I riposi per allattamento
I riposi giornalieri per allattamento sono una forma di permesso alternativo rispetto al congedo parentale, del quale può avvantaggiarsi la madre (e a determinate condizioni anche il padre) nel primo anno di vita del bambino.
I riposi in questione sono due, hanno durata di un’ora ciascuno, e sono retribuiti.
Le due ore possono essere fruite anche assieme e consecutivamente; se la giornata lavorativa dura massimo sei ore, allora il riposo è di un’ora. Il lavoratore o la lavoratrice in questo periodo si assenta dal luogo di lavoro.
I riposi sono previsti lungo il primo anno di vita del bambino, anche in caso di adozione e di affidamento.
I riposi spettano alla madre se è lavoratrice e dipendente, ma possono spettare anche al padre se i figli sono a lui affidati, se la madre non si avvale dei permessi, se la madre è autonoma o casalinga o se è gravemente malata o deceduta.
Durante questi riposi, si ha diritto all’intera retribuzione.
I riposi giornalieri si prolungano fino al terzo anno di età del bambino se il bimbo è affetto da un handicap grave.
I permessi studio
I permessi studio sono pensati per i lavoratori privati o pubblici che siano al contempo studenti, iscritti a corsi di studio primari, secondari, stati, paritari, universitari, ma anche coloro che frequentano corsi di formazione professionale.
I permessi studio durano 150 ore in un triennio (ma la durata comunque è stabilita dai contratti collettivi nazionali). Se il titolo di studio da conseguire è quello della scuola dell’obbligo essi salgono fino a 250 ore.
I permessi di studio sono solamente da usare per la frequenza dei corsi universitari ma non per studiare in preparazione all’esame (come ha stabilito una sentenza recente) e il datore di lavoro può richiede la certificazione dell’effettiva frequenza dei corsi. I lavoratori studenti hanno anche diritto a permessi giornalieri per sostenere gli esami.
I lavoratori studenti inoltre non sono obbligati a fare il lavoro straordinario o quello nei riposi settimanali.
I permessi per motivi personali
I lavoratori hanno poi diritto anche a dei permessi personali per:
- lutto o grave infermità: sono permessi di tre giorni per decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado anche se non convivente.
- Per donazione del sangue e del midollo: il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo di 24 ore (retribuita) dopo aver donato almeno 250 grammi di sangue; ha altresì diritto ai permessi retribuiti per il prelievo del midollo osseo per dati genetici.
- Per motivi personali: il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in un anno per motivi personali.
- Per concorsi ed esami: ha diritto ad otto giorni di permessi retribuiti in un anno per sostenere concorsi o esami (da non confondere col permesso studio).
- Per cariche pubbliche elettive: ha diritto di astenersi dal lavoro per prender parte alle sedute dei consigli dove sono stati eletti.